quietanza rilasciata separatamente dall’atto soggetto ad IVA, sconta tassa fissa di registro


 

art. 6, Tar./I, D.P.R. 26.04.1986 n. 131

 

La quietanza è soggetta a registrazione in termine fisso, con il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale (aliquota dello 0,50%), quando sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

In caso contrario, la quietanza è soggetta a registrazione – con la medesima aliquota di cui sopra – solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, Tar.II, D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

 

 

art. 21, c. 3, D.P.R. 26.04.1986 n. 131

 

Se rilasciata "nello stesso atto che contiene le disposizioni" cui la stessa si riferisce, la quietanza non è soggetta ad imposta.

 

 

art. 40, c. 1, D.P.R. 26.04.1986 n. 131

 

Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa.

 

 

r.m. 17.07.1976, n. 301388

 

Attesa l’ampia formulazione usata dal legislatore, nell’ambito di applicazione della citata norma debbano farsi rientrare tutti gli atti che servono a sostanziare il rapporto giuridico espresso dalle parti; rapporto, che deve essere considerato nella sua interezza ed unitarietà, poiché la quietanza, benché espressa in atto separato, attiene ad un preordinato negozio giuridico, colpito da IVA, del quale è parte integrante e conclusiva.

 

 

C.T.C. 16.06.1983, n. 1407, in Comm. trib. centr., 1983, I, pag. 1013

 

La quietanza, rilasciata con atto separato relativa all’erogazione di un mutuo soggetto ad imposta sul valore aggiunto, è assoggettabile – in quanto atto collegato al mutuo – ad imposta fissa di registro, sempre in applicazione del suddetto principio di alternatività.

 

 

CNN 14.06.2001, Studio n. 56/2001/T, Est. Gaetano Petrelli

 

La lettera della legge non postula – ai fini dell’applicazione dell’imposta fissa – l’unicità di contesto tra l’atto che realizza la cessione di beni e l’eventuale ulteriore disposizione, alla prima connessa, che si inserisce nell’ambito dell’operazione.

 

Anche la dottrina ha condiviso tale posizione, affermando che "il rapporto contrattuale relativo deve essere visto nella sua interezza, e, pertanto, la natura dell’operazione non muta anche se successivamente ad essa viene posto in essere un atto di quietanza" (cfr. Bellini L., Operazioni soggette ad IVA e quietanze non contestuali, in Corriere trib., 1991, p. 2227-2228).